Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è un’imposta sulla detenzione di “apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive”.
La legge di Stabilità 2016 ha decretato che il canone RAI venga addebitato nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione di residenza.
L’importo per l’anno è di 90 € e verrà ripartito in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.
Le rate verranno addebitate in bolletta e verrà indicato con la voce ”Canone TV per uso privato”. Il canone RAI è dovuto una sola volta per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di abitazioni possedute.
Visto che in una seconda casa la fornitura elettrica è domestica non residente, il canone RAI non verrà addebitato. Caso diverso è quello del coniuge che ha la residenza nella seconda casa, in un immobile diverso da quello dell’altro coniuge, in questa ipotesi, ognuno è tenuto all’autonomo pagamento del canone RAI.
Puoi richiedere l’esenzione dal pagamento del canone presentando all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
La richiesta d’esenzione è valida solo per l’anno in corso, quindi deve essere ripresentata ogni anno. Per tutte le informazioni visita il sito www.canone.rai.it, il sito dell’Agenzia dell’Entrate oppure contatta il numero verde della RAI 800.93.83.62.