INFORMAZIONI UTILI
COSA SONO I CODICI POD E PDR?
Il POD (Point of Delivery) è il codice identificativo univoco della fornitura elettrica e serve a individuare il punto di prelievo dell’energia su tutto il territorio nazionale.
Il POD inizia sempre con IT, è un codice alfanumerico composto da 14 caratteri. Potrebbe essere composto da 15 caratteri, ma è sufficiente considerare i primi 14. Non cambia anche se cambi fornitore.
Il PDR (Punto di Riconsegna) è il codice che identifica univocamente la fornitura di gas, si compone di 14 caratteri numerici, non cambia anche se cambi fornitore
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI UNA BOLLETTA?
In caso di mancato pagamento di una bolletta, Patavium Energia invia un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora, a mezzo raccomandata o PEC, secondo le previsioni del TIMG (testo integrato morosità gas) e TIMOE (testo integrato morosità energia). Trascorso il termine utile al pagamento indicato nel sollecito, il servizio di fornitura viene sospeso sulla base della richiesta inoltrata all’Impresa di Distribuzione competente. Sia i costi di costituzione in mora che quelli di Distribuzione, relativi alle attività di sospensione e riattivazione delle utenze, sono a carico del cliente.
COME POSSO SEGNALARE IL PAGAMENTO DI UNA FATTURA SCADUTA?
Nel caso di fattura scaduta per la quale sia pervenuto il sollecito di pagamento, bisogna attenersi a quanto indicato nella comunicazione di sollecito.
E’ possibile comunque contattare il nostro Servizio Clienti al seguente numero 800.237.237 o inviare direttamente copia dell’attestazione di pagamento delle fatture al seguente numero di fax 049.8751021, oppure a mezzo e-mail servizioclienti@pataviumenergia.it.
COME E IN QUANTO TEMPO SI PUO’ OTTENERE LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOSPESA PER MOROSITA’?
Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare idonea documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora, salva ogni valutazione del Fornitore in merito alla complessiva situazione debitoria in caso di reiterata e protratta morosità.
A seguito della ricezione dell’attestazione di pagamento del cliente, Patavium Energia invierà richiesta di riattivazione della fornitura all’Impresa di Distribuzione competente. Il Distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.
L’Impresa di Distribuzione è tenuta alla riattivazione della fornitura di energia elettrica (e/o al ripristino della potenza) entro un giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta da parte del fornitore.
Se la documentazione dell’avvenuto pagamento viene inviata successivamente alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, l’invio all’impresa di Distribuzione può avvenire il giorno feriale successivo.
COME E IN QUANTO TEMPO SI PUÒ OTTENERE LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS SOSPESA PER MOROSITA’?
Per riattivare la fornitura di gas sospesa per morosità, occorre inviare a Patavium Energia la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora, salva ogni valutazione del Fornitore in merito alla complessiva situazione debitoria in caso di reiterata e protratta morosità.
A seguito della ricezione dell’attestazione di pagamento del cliente, Patavium Energia invierà richiesta di riattivazione della fornitura all’Impresa di Distribuzione competente. Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del fornitore.
Se la documentazione dell’avvenuto pagamento viene inviata successivamente alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, l’invio all’impresa di Distribuzione può avvenire il giorno feriale successivo.
E’ POSSIBILE RICEVERE LA BOLLETTA SOLAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA E NON PIU’ IN FORMATO CARTACEO?
Si, puoi decidere di ricevere la bolletta in formato digitale direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica. Puoi richiedere l’attivazione e la disattivazione del servizio quando vuoi. Basterà inviare una comunicazione a servizioclienti@pataviumenergia.it indicando i dati anagrafici del cliente, il codice cliente e le utenze associate, comunicandoci l’indirizzo mail dove ti verranno inviate le bollette.
In qualsiasi momento il cliente potrà decidere di ripristinare l’invio cartaceo delle fatture, senza spese.
A CHI MI RIVOLGO IN CASO DI GUASTI AL CONTATORE?
Il Distributore Locale gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietario. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell’alimentazione sono di sua competenza. Il numero di telefono del servizio guasti e quello del pronto intervento per il gas naturale sono diversi e forniti dai Distributori Locali e indicati nella prima pagina della bolletta. Il servizio è gratuito e attivo H24.
COME POSSO RICHIEDERE LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MIO CONTATORE?
Il Cliente può richiedere a Patavium Energia la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura (contatore) di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate da Patavium Energia al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente al quale potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso, Patavium Energia fornirà comunicazione scritta contenente l’esito della verifica.
Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante, il Distributore locale ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PER PASSARE IN FORNITURA CON PATAVIUM ENERGIA?
Sono previsti generalmente non più di 60 giorni di calendario a partire dalla sottoscrizione del contratto. Occorre tener presente che, in ogni caso, la partenza della fornitura non può essere nel corso del mese, ma coincide sempre con il primo giorno del mese di attivazione. La data precisa d’inizio fornitura ti verrà comunicata in una Lettera di Benvenuto che riceverai a conferma del contratto.
HO RICEVUTO UNA BOLLETTA CON CONSUMI STIMATI. PERCHE’?
Nel caso non siano pervenute le letture del Distributore Locale o tu non abbia fatto l’AUTOLETTURA (per il gas naturale), Patavium Energia, emette le fatture sulla base di una stima di consumo, attribuibile al cliente sulla base delle informazioni disponibili. Non appena Patavium Energia sarà in possesso dei dati relativi alle letture effettive del distributore locale, provvederà alla fatturazione di conguaglio con i consumi reali.
AUTOLETTURA DEL CONTATORE GAS?
L’autolettura è la comunicazione della lettura del contatore fatta direttamente dal Cliente. Tale dato viene utilizzato, come previsto da contratto, ai fini di fatturazione in mancanza del dato di consumo reale ricevuto dal Distributore Locale. In questo modo il tuo consumo sarà costantemente aggiornato e potremo inviarti una bolletta più precisa.
Il contatore del gas è a disco. La lettura è direttamente riportata sullo strumento di misura. Ricorda che dovrai comunicare solo le cifre a sinistra della virgola ovvero solo le cifre in nero.
COSA SONO I CODICI POD E PDR?
Il POD (Point of Delivery) è il codice identificativo univoco della fornitura elettrica e serve a individuare il punto di prelievo dell’energia su tutto il territorio nazionale.
Il POD inizia sempre con IT, è un codice alfanumerico composto da 14 caratteri. Potrebbe essere composto da 15 caratteri, ma è sufficiente considerare i primi 14. Non cambia anche se cambi fornitore.
Il PDR (Punto di Riconsegna) è il codice che identifica univocamente la fornitura di gas, si compone di 14 caratteri numerici, non cambia anche se cambi fornitore
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI UNA BOLLETTA?
In caso di mancato pagamento di una bolletta, Patavium Energia invia un sollecito di pagamento, avente valore di costituzione in mora, a mezzo raccomandata o PEC, secondo le previsioni del TIMG (testo integrato morosità gas) e TIMOE (testo integrato morosità energia). Trascorso il termine utile al pagamento indicato nel sollecito, il servizio di fornitura viene sospeso sulla base della richiesta inoltrata all’Impresa di Distribuzione competente. Sia i costi di costituzione in mora che quelli di Distribuzione, relativi alle attività di sospensione e riattivazione delle utenze, sono a carico del cliente.
COME POSSO SEGNALARE IL PAGAMENTO DI UNA FATTURA SCADUTA?
Nel caso di fattura scaduta per la quale sia pervenuto il sollecito di pagamento, bisogna attenersi a quanto indicato nella comunicazione di sollecito.
E’ possibile comunque contattare il nostro Servizio Clienti al seguente numero 800.237.237 o inviare direttamente copia dell’attestazione di pagamento delle fatture al seguente numero di fax 049.8751021, oppure a mezzo e-mail servizioclienti@pataviumenergia.it.
COME E IN QUANTO TEMPO SI PUO’ OTTENERE LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOSPESA PER MOROSITA’?
Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare idonea documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora, salva ogni valutazione del Fornitore in merito alla complessiva situazione debitoria in caso di reiterata e protratta morosità.
A seguito della ricezione dell’attestazione di pagamento del cliente, Patavium Energia invierà richiesta di riattivazione della fornitura all’Impresa di Distribuzione competente. Il Distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.
L’Impresa di Distribuzione è tenuta alla riattivazione della fornitura di energia elettrica (e/o al ripristino della potenza) entro un giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta da parte del fornitore.
Se la documentazione dell’avvenuto pagamento viene inviata successivamente alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, l’invio all’impresa di Distribuzione può avvenire il giorno feriale successivo.
COME E IN QUANTO TEMPO SI PUÒ OTTENERE LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS SOSPESA PER MOROSITA’?
Per riattivare la fornitura di gas sospesa per morosità, occorre inviare a Patavium Energia la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora, salva ogni valutazione del Fornitore in merito alla complessiva situazione debitoria in caso di reiterata e protratta morosità.
A seguito della ricezione dell’attestazione di pagamento del cliente, Patavium Energia invierà richiesta di riattivazione della fornitura all’Impresa di Distribuzione competente. Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del fornitore.
Se la documentazione dell’avvenuto pagamento viene inviata successivamente alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, l’invio all’impresa di Distribuzione può avvenire il giorno feriale successivo.
E’ POSSIBILE RICEVERE LA BOLLETTA SOLAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA E NON PIU’ IN FORMATO CARTACEO?
Si, puoi decidere di ricevere la bolletta in formato digitale direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica. Puoi richiedere l’attivazione e la disattivazione del servizio quando vuoi. Basterà inviare una comunicazione a servizioclienti@pataviumenergia.it indicando i dati anagrafici del cliente, il codice cliente e le utenze associate, comunicandoci l’indirizzo mail dove ti verranno inviate le bollette.
In qualsiasi momento il cliente potrà decidere di ripristinare l’invio cartaceo delle fatture, senza spese.
A CHI MI RIVOLGO IN CASO DI GUASTI AL CONTATORE?
Il Distributore Locale gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietario. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell’alimentazione sono di sua competenza. Il numero di telefono del servizio guasti e quello del pronto intervento per il gas naturale sono diversi e forniti dai Distributori Locali e indicati nella prima pagina della bolletta. Il servizio è gratuito e attivo H24.
COME POSSO RICHIEDERE LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MIO CONTATORE?
Il Cliente può richiedere a Patavium Energia la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura (contatore) di energia elettrica e/o gas naturale; le richieste sono inoltrate da Patavium Energia al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente al quale potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso, Patavium Energia fornirà comunicazione scritta contenente l’esito della verifica.
Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante, il Distributore locale ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PER PASSARE IN FORNITURA CON PATAVIUM ENERGIA?
Sono previsti generalmente non più di 60 giorni di calendario a partire dalla sottoscrizione del contratto. Occorre tener presente che, in ogni caso, la partenza della fornitura non può essere nel corso del mese, ma coincide sempre con il primo giorno del mese di attivazione. La data precisa d’inizio fornitura ti verrà comunicata in una Lettera di Benvenuto che riceverai a conferma del contratto.
HO RICEVUTO UNA BOLLETTA CON CONSUMI STIMATI. PERCHE’?
Nel caso non siano pervenute le letture del Distributore Locale o tu non abbia fatto l’AUTOLETTURA (per il gas naturale), Patavium Energia, emette le fatture sulla base di una stima di consumo, attribuibile al cliente sulla base delle informazioni disponibili. Non appena Patavium Energia sarà in possesso dei dati relativi alle letture effettive del distributore locale, provvederà alla fatturazione di conguaglio con i consumi reali.
AUTOLETTURA DEL CONTATORE GAS?
L’autolettura è la comunicazione della lettura del contatore fatta direttamente dal Cliente. Tale dato viene utilizzato, come previsto da contratto, ai fini di fatturazione in mancanza del dato di consumo reale ricevuto dal Distributore Locale. In questo modo il tuo consumo sarà costantemente aggiornato e potremo inviarti una bolletta più precisa.
Il contatore del gas è a disco. La lettura è direttamente riportata sullo strumento di misura. Ricorda che dovrai comunicare solo le cifre a sinistra della virgola ovvero solo le cifre in nero.
CHI NE HA DIRITTO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
COME SI RICHIEDE
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). I moduli e il fac simile del certificato ASL possono essere scaricati dal sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
- un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
QUANTO VALE IL BONUS E COME SI RICEVE
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?
No, sono previsti tre livelli. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
COME SI RICEVE IL BONUS?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
COME SI VERIFICA CHE IL BONUS SIA STATO CONCESSO E VENGA CORRISPOSTO?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PRIMA DI RICEVERE IL BONUS IN BOLLETTA?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di Sgate e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti.
Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus in bolletta.
PER QUANTO TEMPO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’EROGAZIONE DEL BONUS PUO’ ESSERE INTERROTTA?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.
VARIAZIONI
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
SE IL CLIENTE NON USA PIU’ LE APPARECCHIATURE COSA DEVE FARE?
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
SE CAMBIA IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA COSA SUCCEDE?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
SE CAMBIA L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO COSA SUCCEDE?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ARERA.
CHI NE HA DIRITTO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
COME SI RICHIEDE
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). I moduli e il fac simile del certificato ASL possono essere scaricati dal sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Quali documenti servono per presentare la domanda?
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
- un certificato ASL che attesti:
- la situazione di grave condizione di salute;
- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il modulo B compilato;
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
QUANTO VALE IL BONUS E COME SI RICEVE
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?
No, sono previsti tre livelli. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima.
Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
COME SI RICEVE IL BONUS?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
COME SI VERIFICA CHE IL BONUS SIA STATO CONCESSO E VENGA CORRISPOSTO?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
QUANTO TEMPO CI VUOLE PRIMA DI RICEVERE IL BONUS IN BOLLETTA?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di Sgate e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti.
Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus in bolletta.
PER QUANTO TEMPO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
L’EROGAZIONE DEL BONUS PUO’ ESSERE INTERROTTA?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.
VARIAZIONI
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
SE IL CLIENTE NON USA PIU’ LE APPARECCHIATURE COSA DEVE FARE?
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
SE CAMBIA IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA COSA SUCCEDE?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
SE CAMBIA L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO COSA SUCCEDE?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ARERA.
IL MERCATO LIBERO
Come previsto dall’Unione Europea, a partire dal 2002 in Italia ogni cliente può liberamente decidere da quale fornitore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas.
Patavium Energia, operatore del mercato libero, si propone come fornitore affidabile, con offerte che si basano sulla trasparenza e la qualità nei rapporti con il cliente.
QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA FORNITORE E DISTRIBUTORE DI ENERGIA?
Prima della nascita del mercato libero, le figure del fornitore e del distributore di energia coincidevano, un unico soggetto vendeva l’energia al cliente e la distribuiva tramite le proprie reti.
Oggi la vendita dell’energia è stata liberalizzata e si può scegliere a quale fornitore affidarsi, mentre la gestione delle reti di distruzione varia a seconda del territorio.
IL DISTRIBUTORE
Il distributore (o società di distribuzione) è l’incaricato del trasporto e della consegna al cliente finale dell’energia, attraverso le reti di distribuzione locali. Il distributore è anche proprietario dei contatori.
Sono quindi di competenza del distributore tutti gli interventi di riparazioni dei guasti e le operazioni tecniche (quali l’allacciamento o lo spostamento del misuratore, etc..). Il cliente domestico non può però, da normativa, interagire direttamente con il distributore, questo compito spetta al fornitore che si prende carico di tutte le esigenze del cliente facendo da intermediario nei confronti del distributore.
Al distributore spetta anche il compito di rilevare la lettura iniziale e periodica del contatore.
Il nome della società di distruzione che opera nella zona dl cliente, è indicato in un’apposita sezione nella bolletta.
IL FORNITORE DI ENERGIA
Il fornitore (o società di vendita) è il soggetto incaricato della vendita al dettaglio dell’energia al cliente finale. Per fare questo acquista l’energia dal mercato all’ingrosso e gestisce gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura (promuove le offerte commerciali, gestisce la fatturazione e l’invio delle bollette, etc). Al contrario del distributore, il fornitore può essere scelto dal cliente, a seconda delle offerte che più incontrano le sue esigenze.
IL MERCATO LIBERO
Come previsto dall’Unione Europea, a partire dal 2002 in Italia ogni cliente può liberamente decidere da quale fornitore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas.
Patavium Energia, operatore del mercato libero, si propone come fornitore affidabile, con offerte che si basano sulla trasparenza e la qualità nei rapporti con il cliente.
QUAL’E’ LA DIFFERENZA TRA FORNITORE E DISTRIBUTORE DI ENERGIA?
Prima della nascita del mercato libero, le figure del fornitore e del distributore di energia coincidevano, un unico soggetto vendeva l’energia al cliente e la distribuiva tramite le proprie reti.
Oggi la vendita dell’energia è stata liberalizzata e si può scegliere a quale fornitore affidarsi, mentre la gestione delle reti di distruzione varia a seconda del territorio.
IL DISTRIBUTORE
Il distributore (o società di distribuzione) è l’incaricato del trasporto e della consegna al cliente finale dell’energia, attraverso le reti di distribuzione locali. Il distributore è anche proprietario dei contatori.
Sono quindi di competenza del distributore tutti gli interventi di riparazioni dei guasti e le operazioni tecniche (quali l’allacciamento o lo spostamento del misuratore, etc..). Il cliente domestico non può però, da normativa, interagire direttamente con il distributore, questo compito spetta al fornitore che si prende carico di tutte le esigenze del cliente facendo da intermediario nei confronti del distributore.
Al distributore spetta anche il compito di rilevare la lettura iniziale e periodica del contatore.
Il nome della società di distruzione che opera nella zona dl cliente, è indicato in un’apposita sezione nella bolletta.
IL FORNITORE DI ENERGIA
Il fornitore (o società di vendita) è il soggetto incaricato della vendita al dettaglio dell’energia al cliente finale. Per fare questo acquista l’energia dal mercato all’ingrosso e gestisce gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura (promuove le offerte commerciali, gestisce la fatturazione e l’invio delle bollette, etc). Al contrario del distributore, il fornitore può essere scelto dal cliente, a seconda delle offerte che più incontrano le sue esigenze.
ASSICURAZIONE DEL CLIENTE
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Scarica qui la modulistica necessaria:
· il modulo di denuncia sinistro
· il contratto di assicurazione
Le informazioni sulla copertura assicurativa e sui sinistri aperti possono essere richieste presso il CIG ai seguenti numeri:
Informazioni circa la copertura assicurativa – numero verde sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico 800166654.
Informazioni sui sinistri da incidente da gas denunciati – numero verde Comitato Italiano Gas 800929286.
Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00.
Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Per richieste di assistenza per la compilazione del modulo MDS o per informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o fax al numero 02 720 016 46.
Assicurazione dei clienti finali civili del gas è valida dal 1° Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2020 come da delibera 223/2016/R/gas dell’Autorita per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relativi a sinistri aperti possono essere richieste al numero verde dello Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico 800166654.
ASSICURAZIONE DEL CLIENTE
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Scarica qui la modulistica necessaria:
· il modulo di denuncia sinistro
· il contratto di assicurazione
Le informazioni sulla copertura assicurativa e sui sinistri aperti possono essere richieste presso il CIG ai seguenti numeri:
Informazioni circa la copertura assicurativa – numero verde sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico 800166654.
Informazioni sui sinistri da incidente da gas denunciati – numero verde Comitato Italiano Gas 800929286.
Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00.
Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Per richieste di assistenza per la compilazione del modulo MDS o per informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o fax al numero 02 720 016 46.
Assicurazione dei clienti finali civili del gas è valida dal 1° Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2020 come da delibera 223/2016/R/gas dell’Autorita per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relativi a sinistri aperti possono essere richieste al numero verde dello Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico 800166654.
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Dal 1° gennaio 2017 in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, i clienti finali di gas alimentati in bassa pressione ed i prosumer, possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio fornitore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Cliente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al proprio Fornitore e questo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Per ulteriori informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità consultare il sito arera.it. Inoltre, è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
Dal 1° gennaio 2017 in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, i clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, i clienti finali di gas alimentati in bassa pressione ed i prosumer, possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio fornitore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Cliente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al proprio Fornitore e questo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Per ulteriori informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità consultare il sito arera.it. Inoltre, è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.
TUTELA E DIRITTI DEL CLIENTE
Gli interessi dei clienti vengono tutelati tramite una serie di diritti e di standard di qualità determinati dall’Autorità, che le società di vendita devono rispettare.
Gli standard di qualità possono essere raggruppati in due categorie: quelli riguardanti il servizio (cioè la qualità nell’erogazione del gas e dell’energia) e quelli riguardanti la qualità commerciale della vendita.
Del rispetto degli standard appartenenti alla prima categoria è responsabile il distributore, mentre è il fornitore che deve farsi carico del rispetto degli standard di qualità commerciale.
I principali diritti di cui gode il cliente sono il diritto di ripensamento e il diritto di recesso, mentre gli standard di qualità della vendita possono essere divisi tra standard di qualità commerciale della vendita.
IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO?
Al cliente che sottoscrive un nuovo contratto con un fornitore, deve essere garantita la facoltà di rivedere la scelta e restare nella situazione di partenza, cioè di esercitare il diritto di ripensamento. Avvalersi di questa possibilità non comporta alcun costo e non è necessario fornire alcuna giustificazione.
Il diritto di ripensamento va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, cioè dalla ricezione dell’accettazione da parte del fornitore.
Per rispettare il termine di ripensamento, è sufficiente inviare la comunicazione prima della scadenza del periodo di 14 giorni previsto.
CHE COS’È IL DIRITTO DI RECESSO?
Il cliente ha diritto a cambiare fornitore e stipulare un nuovo contratto, chiudendo quello precedente. Può esercitare, cioè, il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.
In altre parole, con la sottoscrizione del contratto con il nuovo fornitore, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere in suo nome dal precedente. La procura dev’essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo fornitore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.
Sarà, pertanto, il nuovo fornitore ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al vecchio fornitore.
CHE COS’È UN RECLAMO?
Per reclamo si intende una comunicazione formale che il cliente rivolge al fornitore per lamentare il mancato rispetto dei requisiti del servizio stabiliti dalla normativa, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura o dal regolamento di servizio (fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte).
Il fornitore è tenuto a rispondere per iscritto al reclamo entro 40 giorni solari dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione.
Sei il fornitore non risponde al reclamo entro i giorni solari previsti, al cliente spetta un indennizzo automatico che aumenta d’importo all’aumentare del tempo trascorso.
TUTELA E DIRITTI DEL CLIENTE
Gli interessi dei clienti vengono tutelati tramite una serie di diritti e di standard di qualità determinati dall’Autorità, che le società di vendita devono rispettare.
Gli standard di qualità possono essere raggruppati in due categorie: quelli riguardanti il servizio (cioè la qualità nell’erogazione del gas e dell’energia) e quelli riguardanti la qualità commerciale della vendita.
Del rispetto degli standard appartenenti alla prima categoria è responsabile il distributore, mentre è il fornitore che deve farsi carico del rispetto degli standard di qualità commerciale.
I principali diritti di cui gode il cliente sono il diritto di ripensamento e il diritto di recesso, mentre gli standard di qualità della vendita possono essere divisi tra standard di qualità commerciale della vendita.
IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO?
Al cliente che sottoscrive un nuovo contratto con un fornitore, deve essere garantita la facoltà di rivedere la scelta e restare nella situazione di partenza, cioè di esercitare il diritto di ripensamento. Avvalersi di questa possibilità non comporta alcun costo e non è necessario fornire alcuna giustificazione.
Il diritto di ripensamento va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, cioè dalla ricezione dell’accettazione da parte del fornitore.
Per rispettare il termine di ripensamento, è sufficiente inviare la comunicazione prima della scadenza del periodo di 14 giorni previsto.
CHE COS’È IL DIRITTO DI RECESSO?
Il cliente ha diritto a cambiare fornitore e stipulare un nuovo contratto, chiudendo quello precedente. Può esercitare, cioè, il diritto di recesso in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso. Il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.
In altre parole, con la sottoscrizione del contratto con il nuovo fornitore, il cliente finale conferisce a quest’ultimo una procura a recedere in suo nome dal precedente. La procura dev’essere conferita con le stesse modalità di conclusione del contratto con il nuovo fornitore e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato.
Sarà, pertanto, il nuovo fornitore ad inviare per conto del cliente finale la dichiarazione di recesso al vecchio fornitore.
CHE COS’È UN RECLAMO?
Per reclamo si intende una comunicazione formale che il cliente rivolge al fornitore per lamentare il mancato rispetto dei requisiti del servizio stabiliti dalla normativa, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura o dal regolamento di servizio (fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte).
Il fornitore è tenuto a rispondere per iscritto al reclamo entro 40 giorni solari dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione.
Sei il fornitore non risponde al reclamo entro i giorni solari previsti, al cliente spetta un indennizzo automatico che aumenta d’importo all’aumentare del tempo trascorso.
Il Canone RAI è un’imposta obbligatoria per chiunque detenga un apparecchio radiotelevisivo o un qualsiasi altro dispositivo adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente da come lo utilizzi. In determinate condizioni si può essere esentati dal pagamento.
Il Canone RAI ammonta a 90 euro per il 2019.
COME SI PAGA?
Il Canone viene automaticamente corrisposto nelle bollette luce degli utenti domestici residenti, nella misura di 9 euro mensili. Diversamente, per chi è tenuto al pagamento ma non ha alcuna utenza elettrica intestata, il Canone può essere saldato tramite F24.
In alternativa, Il canone può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, purché il reddito familiare sia non superiore a 18.000 euro.
IN QUALI CASI SI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE?
Il pagamento del Canone non è dovuto per:
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro
- i diplomatici e militari stranieri
- i cittadini che non detengono alcun apparecchio radiotelevisivo in grado di sintonizzarsi al segnale TV
Per ottenere l’esenzione dal Canone bisogna compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo previsto, che sarà diverso a seconda della condizione che giustifica l’esonero.
Le richieste di esenzione per l’intero anno possono essere presentate entro il 31 gennaio.
Le richieste di esenzione per il 2° semestre dell’anno 2019 possono essere presentate entro il 30 giugno.
Il Canone RAI è un’imposta obbligatoria per chiunque detenga un apparecchio radiotelevisivo o un qualsiasi altro dispositivo adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente da come lo utilizzi. In determinate condizioni si può essere esentati dal pagamento.
Il Canone RAI ammonta a 90 euro per il 2019.
COME SI PAGA?
Il Canone viene automaticamente corrisposto nelle bollette luce degli utenti domestici residenti, nella misura di 9 euro mensili. Diversamente, per chi è tenuto al pagamento ma non ha alcuna utenza elettrica intestata, il Canone può essere saldato tramite F24.
In alternativa, Il canone può essere versato anche tramite addebito sul rateo della pensione, purché il reddito familiare sia non superiore a 18.000 euro.
IN QUALI CASI SI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE?
Il pagamento del Canone non è dovuto per:
- i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore agli 8.000 euro
- i diplomatici e militari stranieri
- i cittadini che non detengono alcun apparecchio radiotelevisivo in grado di sintonizzarsi al segnale TV
Per ottenere l’esenzione dal Canone bisogna compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo previsto, che sarà diverso a seconda della condizione che giustifica l’esonero.
Le richieste di esenzione per l’intero anno possono essere presentate entro il 31 gennaio.
Le richieste di esenzione per il 2° semestre dell’anno 2019 possono essere presentate entro il 30 giugno.